Titolo II
Art. 10
In vigore dal 23 ago 1927
I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.
È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.
Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.
Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.
Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dall'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-10