Titolo II

Art. 18

In vigore dal 15 dic 1994
La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale,.... Il decreto di concessione contiene: a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'; e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di L. 10, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-18

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