Titolo II
Art. 18
In vigore dal 15 dic 1994
La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale,....
Il decreto di concessione contiene:
a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell';
e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell';
f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.
Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di L. 10, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-18