Titolo I

Art. 1

In vigore dal 1 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 14 aprile 1927 - Anne V - n. 571; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-1

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