Titolo II

Art. 37

In vigore dal 23 ago 1927
Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-37

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