Art. 38
Titolo II

Art. 38

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In vigore dal 23 ago 1927
Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato. L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari. In caso di inosservanza nè ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-38