Titolo II

Art. 28

In vigore dal 23 ago 1927
Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione. Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-28

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