Titolo II

Art. 27

In vigore dal 23 ago 1927
Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare. Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con tassa fissa di L. 10.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-27

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