Titolo II
Art. 26
In vigore dal 15 dic 1994
Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale,..., sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.
La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.
Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443#art-26