Regolamento›Titolo VII
Art. 95
In vigore dal 9 ott 1926
La revisione straordinaria, alla quale le commissioni reali straordinarie debbono procedere a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, deve essere condotta a termine da parte delle commissioni stesse dentro il 30 giugno 1927.
La locale associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta può farsi rappresentare da un suo socio specialmente delegato per tutto quanto si riferisce a tale revisione straordinaria, osservate le disposizioni del presente regolamento dall' all', in quanto siano applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-95