RegolamentoTitolo VII

Art. 99

In vigore dal 9 ott 1926
Venendo presentato al consiglio dell'ordine reclamo per la restituzione di atti di causa e scritture, come all' della legge 25 marzo 1926, n. 453, il consiglio, inteso l'avvocato o il procuratore contro cui è rivolto il reclamo, può, prima di ordinare il deposito degli atti e scritture nella propria segreteria, adottare quei provvedimenti che per le speciali contingenze del caso ritenga opportuni. Se le esigenze della prosecuzione del procedimento, a cui gli atti e scritture si riferiscono, lo richiedano urgentemente, il consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati, contro rilascio di una particolareggiata ricevuta, dal nuovo procuratore od avvocato, il quale deve impegnarsi personalmente a riconsegnare tutto, non appena ciò sia possibile, alla segreteria stessa. Il procuratore od avvocato, a cui sia domandata la restituzione delle carte, può, giustificando l'esistenza di tale richiesta, chiedere al rispettivo consiglio l'autorizzazione a farsi rilasciare dalla segreteria del consiglio, a pese dei cliente, una particolareggiata descrizione delle carte medesime con annotazione della spesa relativa a ciascuna di esse ed anche una copia integrale di quelle carte, per le quali, secondo il giudizio insindacabile del presidente del consiglio stesso, sia necessaria siffatta copia agli. effetti della valutazione dell'opera professionale prestata. Nei casi di assoluta urgenza possono i poteri del consiglio essere esercitati dal presidente, che deve riferirne al consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-99

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo