RegolamentoTitolo VII

Art. 104

In vigore dal 25 gen 1927
Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggiera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all' della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto. Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell' della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio superiore forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-104

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo