Regolamento›Titolo VII
Art. 103
In vigore dal 9 ott 1926
Contro qualsiasi componente di un consiglio può essere proposta istanza di ricusazione nei casi previsti dall' del codice di procedura penale almeno tre giorni prima della seduta, alla quale dovrebbe partecipare il ricusato.
Sulla ricusazione giudica il consiglio stesso.
Qualora per effetto della ricusazione venga a mancare in un consiglio il numero legale, il procedimento, per il quale fu pronunziata, viene rimesso ad altro consiglio viciniore designato dal consiglio superiore forense.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-103