Regolamento›Titolo VII
Art. 106
In vigore dal 18 giu 1929
I ministri di qualunque culto indicati nel comma primo dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, sono gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime o che ne fanno ordinariamente le veci.
Ferma la dichiarazione prevista nell' del presente regolamento, la retribuzione in misura fissa e periodica della prestazione professionale non basta, agli effetti del terzo comma dell' della legge predetta, a costituire l'avvocato o il procuratore nella condizione di impiegato, quando dai regolamenti ovvero da dichiarazioni della società o dell'ente ai quali la prestazione è data risulti esclusa la dipendenza gerarchica nei riguardi della società o dell'ente ovvero dei rispettivi rappresentanti od agenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-106