Regolamento›Titolo VII
Art. 107
In vigore dal 9 ott 1926
Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e superato il relativo esame, possono, qualora concorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge, conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori senza limitazione di numero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-107