Regolamento›Titolo VII
Art. 112
In vigore dal 9 ott 1926
A favore degli avvocati e dei procuratori già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'iscrizione stessa costituisce titolo per l'esercizio del patrocinio dinanzi al tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al tribunale supremo militare ed alla commissione centrale delle imposte, a norma dell' della legge stessa; nè si fa luogo ad iscrizione nell'albo speciale di cui all' della legge.
Gli avvocati, già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge citata, che aspirino alla iscrizione nell'albo speciale suddetto a tenore del secondo comma dell', debbono comprovare l'esercizio quinquennale della professione d'avvocato a norma dell' del presente regolamento.
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.
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