RegolamentoTitolo IV

Art. 67

In vigore dal 4 lug 1933
La decisione è pronunziata nel nome del Re. Essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le domande delle parti e le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del presidente e del segretario. La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 8 giugno 1933, n. 696 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle decisioni del Consiglio superiore forense non ancora pubblicate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-67

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