Regolamento›Titolo IV
Art. 64
In vigore dal 9 ott 1926
Il ricorso è discusso in seduta pubblica.
La polizia e la disciplina della seduta spettano al presidente.
Sono osservate, per quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 382, 383 e 384 del codice di procedura penale.
Il consigliere nominato fa la relazione. Indi le parti sono ammesse a sostenere i rispettivi assunti personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale, di cui all' della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di speciale mandato.
Il rappresentante del pubblico ministero presso la corte di cassazione del Regno ha per ultimo la parola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-64