RegolamentoTitolo IV

Art. 59

In vigore dal 9 ott 1926
La dichiarazione, di cui all'articolo precedente, deve essere, a cura della segreteria, notificata, nel termine di dieci giorni, alle altre parti interessate. Queste possono, al pari del ricorrente, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, esaminare nella segreteria il ricorso, oltre gli atti e i documenti relativi al ricorso stesso, e presentare documenti e memorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-59

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