Regolamento›Titolo IV
Art. 61
In vigore dal 9 ott 1926
La segreteria, spirato il termine stabilito dall', trasmette il ricorso, gli atti, i documenti e le memorie, riuniti in fascicolo con relativo indice, alla segreteria del Consiglio superiore forense.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-61