RegolamentoTitolo IV

Art. 56

In vigore dal 9 ott 1926
Ogni quattro anni, nel mese di marzo, i singoli consigli dogli ordini degli avvocati e dei procuratori di ciascun distretto di corte d'appello procedono all'elezione del membro del consiglio superiore forense spettante al distretto stesso. S'intende eletto quel candidato, che ha riportato il maggior numero di voti: Ciascun consiglio rappresenta un voto per ogni cento iscritti sino a 500 iscritti, ed un voto per ogni 300 iscritti dai 500 iscritti in su. Ogni consiglio comunica il risultato della propria votazione al ministro della giustizia, che, verificata l'osservanza delle forme di legge e delle condizioni di eleggibilità, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con la proclamazione degli eletti nel Bollettino del Ministero. Subito dopo il ministro della giustizia promuove il decreto Reale di nomina degli altri membri del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-56

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