Regolamento›Titolo IV
Art. 58
In vigore dal 9 ott 1926
Il ricorso di cui al n. 3 dell' della legge 25 marzo 1926 n. 453 si propone mediante dichiarazione depositata nella segreteria del consiglio dell'ordine, che ha emesso l'atto impugnato. La dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi, sui quali il ricorso si fonda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-58