Regolamento›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 9 ott 1926
Il trasferimento, di cui all'ultimo capoverso dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, non va soggetto a limitazione di numero.
Tuttavia quando, con l'accoglimento delle domande di trasferimento presentate, il numero dei procuratori iscritti nell'albo risultasse eccessivo in relazione al lavoro giudiziario, il Consiglio può sospendere l'esame delle domande stesse fino a che non si siano verificate nell'albo sufficienti vacanze. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Consiglio superiore forense entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Nel fare le proposte di cui all' della legge stessa, il consiglio dell'ordine tiene conto dei trasferimenti che si presume debbano aver luogo nell'anno successivo.
Per le modalità del trasferimento si osservano le disposizioni dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-44