RegolamentoTitolo III

Art. 45

In vigore dal 9 ott 1926
La convocazione delle adunanze del Collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza della corte di appello e del tribunale almeno 15 giorni prima. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione. Trattandosi di elezioni, stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio. Della convocazione è data inoltre notizia, a cura della segreteria e per mezzo della posta, a ciascuno iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-45

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