Regolamento›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 9 ott 1926
L'elezione dei membri del consiglio dell'ordine ha luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi corrispondente a quello dei membri da eleggersi.
Un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione il presidente dichiara chiusa la votazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-46