Regolamento›Titolo II
Art. 41
In vigore dal 9 ott 1926
L'aspirante che non possa ottenere l'iscrizione nell'albo del collegio presso cui l'ha domandata, per essere rimasti coperti i nuovi posti assegnati a quel collegio da altri candidati aventi diritto a preferenza, può nel termine di 15 giorni dalla ricevuta notificazione dell'esito negativo della sua domanda, presentare domanda d'iscrizione nell'albo di altro collegio compreso nel distretto della corte d'appello. In caso di esito negativo per il suindicato motivo anche di questa domanda, può, nel termine di 15 giorni dalla notificazione, presentare nuova domanda per l'albo di altro collegio compreso nel distretto della corte d'appello e così di seguito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-41