RegolamentoTitolo II

Art. 40

In vigore dal 9 ott 1926
L'aspirante, che sia riuscito vincitore del concorso secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti, può, entro due mesi dalla pubblicazione dell'esito dell'esame, presentare domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine a tenore dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, elencando nella domanda i documenti che egli presenta per comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante, il quale deve altresì dichiarare, sul suo onore, che egli non trovasi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-40

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