Regolamento›Titolo IV
Art. 59
59 / 112In vigore dal 9 ott 1926
La dichiarazione, di cui all'articolo precedente, deve essere, a cura della segreteria, notificata, nel termine di dieci giorni, alle altre parti interessate.
Queste possono, al pari del ricorrente, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, esaminare nella segreteria il ricorso, oltre gli atti e i documenti relativi al ricorso stesso, e presentare documenti e memorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-59