RegolamentoTitolo IV

Art. 70

In vigore dal 9 ott 1926
Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione non ha effetto sospensivo. Il detto ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del ricorrente, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi su cui si fonda, nonché l'elezione di domicilio del ricorrente in Roma con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione. Esso è presentato, insieme colla decisione impugnata, nella cancelleria della corte medesima nel termine di legge. Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato a cura del cancelliere, nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione nella cancelleria. L'interessato può, nei 15 giorni successivi a tale notifica, presentare nella cancelleria un contro-ricorso nelle medesime forme del ricorso. Il segretario del consiglio superiore forense, debitamente richiesto, trasmette al cancelliere della corte tutti gli atti del procedimento, a cui il ricorso si riferisce. Il primo presidente, in seguito alla presentazione del ricorso fatta dal cancelliere, ne ordina la comunicazione al pubblico ministero, nomina un consigliere relatore e fissa l'udienza, in cui il ricorso stesso sarà discusso. In questa udienza l'interessato, che ne avrà avuto notificazione dal cancelliere almeno dieci giorni prima, può esporre le sue ragioni e le sue istanze personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all' della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di mandato speciale. Il pubblico ministero prende le sue conclusioni. Per tutto il resto si osservano le norme generali del procedimento civile dinanzi la Corte di cassazione.
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