Art. 1
In vigore dal 9 ott 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-rd-1