RegolamentoTitolo VII

Art. 97

In vigore dal 9 ott 1926
L'albo deve contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, colla indicazione del loro cognome, nome e paternità, delle onorificenze, titoli accademici e decorazioni di cui fossero insigniti, della sede del loro ufficio e della data di iscrizione. Nella segreteria del consiglio dell'ordine dei procuratori è tenuto un registro contenente l'elenco dei sostituti, di cui all' della legge 25 marzo 1926, n. 453.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-97

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