Regolamento›Titolo VI
Art. 92
In vigore dal 9 ott 1926
In tutti i ricorsi dinanzi al consiglio superiore forense in materia disciplinare, o di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni, può intervenire, anche quando non sia ricorrente, l'associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, costituita nella sede del consiglio che ha emesso il provvedimento impugnato, per mezzo del suo socio delegato od anche del socio delegato dell'associazione sindacale di Roma formalmente incaricato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-92