RegolamentoTitolo VI

Art. 87

In vigore dal 9 ott 1926
Il delegato dell'associazione, riportata speciale autorizzazione da parte degli organi dirigenti della associazione sindacale delegante, promuove l'azione disciplinare con ricorso da lui sottoscritto e diretto al presidente del consiglio dell'ordine. Al ricorso deve essere allegata, in copia certificata conforme dal legittimo rappresentante dell'associazione, l'autorizzazione suddetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-87

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo