Regolamento›Titolo V
Art. 83
In vigore dal 9 ott 1926
Agli effetti della cancellazione dall'albo, nei casi di cui ai nn. 1 a 5 dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, il consiglio formula i motivi, che possono dar luogo alla cancellazione stessa e stabilisce il termine dentro cui l'interessato potrà depositare nella segreteria del consiglio le sue deduzioni ed osservazioni.
Questa deliberazione è notificata all'interessato a cura del segretario.
Decorso il termine stabilito, il consiglio pronunzia in ordine alla cancellazione con decisione motivata.
La decisione, che ordina la cancellazione, è a cura del segretario notificata all'interessato.
Il ricorso dell'interessato al consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.
Le disposizioni stabilite nell', ultimo capoverso, della legge predetta riguardano tanto l'avvocato come il procuratore e si applicano anche ai casi di cancellazione per morosità, perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili e inadempimento dell'obbligo della residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-83