RegolamentoTitolo V

Art. 80

In vigore dal 9 ott 1926
Chiusa la discussione, il consiglio delibera la sua decisione, osservate, per quanto siano applicabili, le norme dell'art. 413 del codice di procedura penale. La decisione viene pronunziata nel nome del Re. Essa deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno della pronunzia e le sottoscrizioni di tutti i consiglieri che vi hanno preso parte. La sospensione dall'esercizio della professione di avvocato dà luogo alla sospensione dall'esercizio della professione di procuratore e viceversa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-80

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