Regolamento›Titolo V
Art. 82
In vigore dal 9 ott 1926
Qualora non sia presentato ricorso nel termine prescritto, la decisione diventa definitiva.
Il ricorso al consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-82