Art. 82
RegolamentoTitolo V

Art. 82

82 / 112
In vigore dal 9 ott 1926
Qualora non sia presentato ricorso nel termine prescritto, la decisione diventa definitiva. Il ricorso al consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-82