Regolamento›Titolo VI
Art. 86
In vigore dal 9 ott 1926
Il legittimo rappresentante dell'associazione, al principio di ogni anno, comunica al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello del consiglio dell'ordine dei procuratori i nomi dei soci estranei ai consigli medesimi, che l'associazione delega a rappresentarla nel corso dell'anno per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e per proporre le eventuali impugnative, a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.
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