Regolamento›Titolo VI
Art. 88
In vigore dal 9 ott 1926
Il delegato dell'associazione ha facoltà di intervenire in tutti gli atti dell'istruttoria, di presentare documenti, di indurre testimoni e di proporre al consigliere istruttore ogni più opportuna deduzione e richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-88