RegolamentoTitolo VII

Art. 93

In vigore dal 25 gen 1927
Il presidente della corte o del tribunale, dinanzi a cui l'avvocato od il procuratore ha prestato il prescritto giuramento, ne dà comunicazione immediatamente al presidente del consiglio dell'ordine rispettivo. Gli avvocati ed i procuratori, che per ragione di trasferimento sono iscritti in altro albo, debbono, prima di essere ammessi all'esercizio professionale in base alla nuova iscrizione, prestare il giuramento prescritto dall' della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dall' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747. Agli effetti dell' sopra ricordato, è posto nell'albo una speciale annotazione accanto ai nomi degli avvocati e dei procuratori, che ancora non abbiano prestato il prescritto giuramento. Contro coloro che, pur essendo iscritti in un albo di avvocati o di procuratori, compiano atti di esercizio professionale prima della prestazione del prescritto giuramento, si procede dai competenti consigli in via disciplinare, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dagli articoli 185 e 186 del codice penale. Per coloro che sono attualmente iscritti nell'albo, le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4° hanno applicazione dopo tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 6 gennaio 1927, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine assegnato, dall'ultimo comma del presente articolo, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento e' prorogato di giorni 90.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-93

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