RegolamentoTitolo VI

Art. 91

In vigore dal 9 ott 1926
Agli effetti della impugnativa, di cui all' del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, debbono essere notificati, a cura del segretario del consiglio dell'ordine, al legittimo rappresentante della locale associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, tutti i provvedimenti del consiglio medesimo in materia disciplinare, o in materia di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni anche in sede di revisione degli albi. Detta notificazione deve seguire contemporaneamente a quella che si fa al pubblico ministero. L'impugnativa, di cui all'articolo citato, può essere proposta dal socio delegato dell'associazione, anche senza speciale autorizzazione degli organi dirigenti di questa; ma l'impugnativa stessa deve essere ratificata da tali organi dirigenti entro venti giorni dalla sua proposizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-91

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