Regolamento›Capo XVI
Art. 133
In vigore dal 31 ago 1926
Le denuncie di cui agli del decreto-legge debbono essere rinnovate anche da parte di produttori e venditori già autorizzati in base a precedenti leggi e regolamenti, seguendo le norme di cui agli del presente regolamento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di esso.
Dovranno pure essere rinnovate le domande di Associazioni ed Enti già autorizzati ad esercitare il diritto di cui all' del decreto-legge, seguendo le norme indicate nel precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-133