RegolamentoCapo XV

Art. 130

In vigore dal 31 ago 1926
Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed Uffici tecnici di finanza è ammesso ricorso all'Intendente di finanza ed in grado di appello al Ministero dell'economia nazionale. I ricorsi debbono essere presentati entro venti giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-130

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