Regolamento›Capo XVI
Art. 134
In vigore dal 31 ago 1926
Gli esercenti di stabilimenti per la fabbricazione di sostanze indicate nell' del decreto-legge, già esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, debbono presentare la denuncia di cui al precedente , con le norme ivi indicate ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione medesima, insieme alla dichiarazione della lavorazione che intendono eseguire successivamente ed a quella della produzione ottenuta nel periodo comprendente i mesi interi già trascorsi dal 1° gennaio 1926.
La cauzione di cui al precedente , se necessaria, deve essere presentata entro i due mesi successivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-134