RegolamentoCapo XVI

Art. 131

In vigore dal 31 ago 1926
L'ammontare delle pene pecuniarie deve essere versato demaniale competente. Le quote di compartecipazione di cui all' del decreto-legge sono ripartite e pagate dall'Ufficio predetto nel modo seguente: a) una metà ai funzionari od agenti verbalizzanti, in parti uguali; b) un quarto al direttore dell'Istituto di vigilanza; c) un quarto agli analizzatori, in parti uguali. Nel caso in cui non vi sia stata analisi, il quarto di cui al comma c) andrà in aumento delle quote di cui ai commi a) e b), in parti uguali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-131

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