RegolamentoCapo XV

Art. 126

In vigore dal 31 ago 1926
Il fabbricante che intende pagare posticipatamente i diritti erariali deve provare, prima di iniziare la lavorazione, di aver prestato cauzione nella misura a lui notificata dall'Ufficio tecnico di finanza, che la determina in base al presunto ammontare dei diritti dovuti allo Stato per due mesi di lavorazione continuativa. La cauzione deve essere approvata dall'Intendenza di finanza e può essere prestata: a) in numerario od in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante deposito del denaro o dei titoli alla Cassa depositi e prestiti; b) in titoli nominativi del Debito pubblico, mediante annotazione di ipoteca; c) mediante ipoteca sui beni stabili, in ragione di due terzi del valore accertato per i terreni e della metà per i fabbricati, con obbligo nel cauzionante di mantenere l'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio, presentandone, a tempo utile, la prova all'Intendenza di finanza. Può anche essere prestata mediante fideiussione personale, accettata dall'Intendente sotto la propria responsabilità. Nel caso di cauzione prestata con titoli a norma dei commi a) e b), i titoli depositati saranno computati al corso medio di borsa, determinato, per ciascun semestre, dal Ministero delle finanze, sotto deduzione del decimo. L'esercente di più stabilimenti può dare unica cauzione nell'ammontare complessivo determinato dai varii uffici tecnici nella cui circoscrizione gli stabilimenti si trovano. In tal caso la cauzione è approvata dall'Intendente di finanza del capoluogo di provincia nel quale l'esercente ha sede legale. La cauzione può essere aumentata e diminuita, per mutate condizioni di lavoro, quando nella quantità dei prodotti sia accertato un aumento od una diminuzione tale da far variare di oltre un terzo l'ammontare dei diritti erariali che servì di base per determinare la cauzione stessa. Lo svincolo della cauzione è decretato dall'Intendente di finanza, in seguito a nulla osta dell'Ufficio tecnico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-126

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