Regolamento›Capo XV
Art. 121
In vigore dal 31 ago 1926
Qualunque variazione allo stato dello stabilimento risultante dal verbale di verifica deve formare oggetto di nuova denuncia da parte del fabbricante e di nuovo verbale di verifica da parte dell'Ufficio tecnico, da presentarsi l'una e da compilarsi l'altro entro gli stessi termini di tempo stabiliti per la denuncia ed il verbale di verifica primitivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-121