RegolamentoCapo XIV

Art. 117

In vigore dal 31 ago 1926
Quando sia chiesta la revisione dell'analisi, l'Autorità giudiziaria dispone l'invio del campione, a tal uopo conservato presso l'Istituto di vigilanza, al Laboratorio eli revisione che deve essere prescelto, tra quelli indicati dall' del decreto-legge, insieme alla relazione dell'Istituto che eseguì la prima analisi ed alle deduzioni dell'interessato. La richiesta di revisione dell'analisi deve essere accompagnata dalla bolletta di riscossione dell'ufficio demaniale, comprovante che venne effettuato il deposito prescritto dall' del decreto-legge. Quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione del deposito. Nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole, l'Istituto che eseguì la revisione stessa comunica all'Ufficio demaniale il dispositivo della sentenza, perché metà del deposito sia incamerato a favore dell'Erario e l'altra metà venga pagata all'Istituto, il quale deve amministrarla con le norme di cui al R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, per il funzionamento delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali.
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