Regolamento›Capo XV
Art. 119
In vigore dal 31 ago 1926
Chiunque intende attivare uno stabilimento per la fabbricazione di sostanze indicate nell' del decreto-legge deve presentare, all'Ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione lo stabilimento si trova, apposita denuncia, almeno 20 giorni prima dell'inizio della lavorazione.
La denuncia, deve essere presentata in due originali, uno dei quali deve essere restituito all'interessato con la dichiarazione dell'avvenuta presentazione. Essa deve indicare:
a) il nome e il cognome del fabbricante ovvero la denominazione della ditta ed il nome e il cognome di chi la rappresenta legalmente, nonché il nome e il cognome di chi è autorizzato a sostituire od a rappresentare l'uno o l'altra nello stabilimento in caso di assenza;
b) l'ubicazione precisa dello stabilimento;
c) i locali dello stabilimento e per ciascuno di essi l'uso cui è destinato e gli apparati di lavorazione che vi sono installati;
d) le materie prime da impiegare ed i prodotti da ottenere, nonché le eventuali miscele di essi;
e) il processo di lavorazione ed il suo rendimento;
f) la potenzialità produttiva dello stabilimento.
La denuncia deve essere corredata di una planimetria, sia pure schematica ma precisa, dello stabilimento, nella quale trovino riferimento le indicazioni relative ai locali ed agli apparati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-119