RegolamentoCapo XV

Art. 124

In vigore dal 31 ago 1926
Ricevuta la dichiarazione di produzione di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico di finanza liquida, in base ad essa, l'ammontare dei diritti dovuti all'Erario dello Stato e lo notifica, entro il giorno quindici, al fabbricante, senza pregiudizio dei supplementi che risultassero dovuti, e che venissero quindi successivamente notificati, in base ai riscontri che l'Ufficio stesso ha facoltà di eseguire in qualsiasi tempo ed alle dichiarazioni rettificative, che il fabbricante è ammesso a presentare per le differenze dovute ad errori materiali da lui riconosciuti. Le differenze derivanti da infedeltà nella compilazione della dichiarazione si fanno, invece, risultare dal predetto Ufficio mediante verbale di contravvenzione. Ove la dichiarazione non gli pervenga nel termine prescritto, l'Ufficio liquida provvisoriamente i diritti in base alla potenzialità produttiva dello stabilimento ed alla durata dei periodi lavorativi, salvo conguaglio a dichiarazione pervenuta. Entro il giorno quindici di ciascun mese l'Ufficio tecnico di finanza provvede altresì ad inviare alla Intendenza di finanza l'elenco, in due originali, dei fabbricanti debitori e delle somme dovute da ciascuno di essi, in forza delle liquidazioni fatte, ed ai medesimi notificate nel mese stesso, nonché l'elenco, pure in due originali, dei fabbricanti che pagano i diritti anticipatamente, con l'indicazione delle somme da essi versate nel mese precedente e dei prodotti ottenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-124

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