Regolamento›Capo XV
Art. 127
In vigore dal 31 ago 1926
L'accesso agli stabilimenti di produzione deve essere sempre aperto ai funzionari dell'Ufficio tecnico di finanza, che hanno facoltà di eseguire tutti i riscontri che ritengono necessari per l'accertamento dei dati denunciati dal fabbricante. Questi è tenuto a fornire gratuitamente l'assistenza propria e l'opera del personale dipendente per l'esecuzione dei detti riscontri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-127